in vigore dal 1962 Lo Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Sacile (PN). ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione Sportiva Dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCI CLUB SACILE. L'Associazione ha sede in Sacile, Via Martiri Sfriso 14, in locali di proprietà del Comune di Sacile concessi in comodato.

Art. 2 - SCOPO

2.1 - L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto. avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali.
2.2 - Essa ha per fine lo sviluppo e la diffusione della pratica degli sport invernali, nell'ambito e secondo le norme della F.I.S.I. della quale accetta Statuto e Regolamenti.
2.3 - L'associazione promuove attività sportive dilettantistiche, ricreative e culturali rivolte a soci.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

4.1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa;
4.2 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed allegare alla stessa l'eventuale nullaosta di trasferimento firmato dal presidente dell'Associazione di provenienza. secondo le vigenti disposizioni della F.I.S.I.
4.3 - Il socio firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto;
4.4 - La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale;
4.5 - La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dal l'esercente la potestà parentale.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

5.1 - Tutti i soci maggiorenni, godono. al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonchè all'elettorato attivo e passivo.
5.2 - La qualifica di socio da diritto a frequentare la sede sociale.

Art. 6 - DEDACENZA DEI SOCI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

6.1 - I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità. in caso di mancato pagamento delle quote sociali;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione. o che. con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
6.2 - Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva:
- ammonizione;
- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.
6.3 - Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace, ma deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato. si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
6.4 - Il socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo di fronte all'assemblea ordinaria dei soci.
6.5 - Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed al Comitato Regionale della F.I.S.I. i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.
6.6 - L'associato radiato non può più essere riammesso.

Art. 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono:
- l'assemblea generale dei soci; il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8 - ASSEMBLEA

l'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

9.1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
9.2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

10.1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
10.2 - La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale invio di invito scritto agli associati.
10.3 - Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche al Collegio dei Revisori dei conti.
10.4 - L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a: nomina del Presidente dell'Assemblea:
- nomina del Segretario dell'Assemblea;
- approvazione della relazione programmatica, bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
approvazione del numero dei componenti da eleggere nel Consiglio Direttivo;
- nomina dei due scrutatori scelti tra i soci maggiorenni;
selezione, con votazione segreta e disgiunta, dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- ratifica dei provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.
10.5 - L'assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
- modifiche da apportare allo statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti;
- scioglimento della associazione;
- indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento del!' associazione, sentita l'autorità preposta.
10.6 - Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente, e dal Segretario dell'Assemblea e dai due scrutatori Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.

Art. 11 - VALI DITA' ASSEMBLEARE

11.1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
11.2 - La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con un minimo di due terzi dei componenti ovvero da un quarto dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
11.3 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11.4 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 - II Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 7 membri fino ad un massimo di 15 eletti dall'assemblea.
12.2 - Gli eletti rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.
12.3 - II Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
12.4 - Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
12.5 - I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
12.6 - I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altra Società e/o Associazione sportiva nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 13 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla surroga dei Consiglieri venuti a mancare con la nomina secondo l'ordine dei non elettiti alle votazioni dell'ultima assemblea.

Art. 14 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno la maggioranza dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonchè il programma sportivo sociale;
- nominare i direttori sportivi nelle varie discipline che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al Consiglio Direttivo, su richiesta di quest'ultimo, ma solamente con voto consuntivo;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 16 - BILANCIO

16.1 - II Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.
16.2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria della associazione.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonchè delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente.

Art. 20 - IL DIRETTORE TECNICO SPORTIVO

Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento. provvede alla composizione delle squadre rappresentative. predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni.

Art. 21 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEi CONTI

21.1 - Il Collegio dei Revisori dei conti. eletto dall'assemblea dei soci, comprende 3 componenti maggiorenni, i quali provvedono a nominare il loro Presidente.
21.2 - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti può assistere, con voto esclusivamente consultivo. alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente.
21.3 - I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.
21.4 - Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso reclamo. entro 15 giorni dalla comunicazione. al Collegio dei Revisori.
21.5 - I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 22 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 23 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti:
- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel bilancio preventivo;
- dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
- dai contributi di enti ed associazioni;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24.1 - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno demandate all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri cosÏ designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
24.2 - La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
24.3 - L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento dalla raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.
24.4 - L'arbitrato avrà sede in Sacile ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto. come irrituale.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO

25.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto. con l'esclusione delle deleghe.
25.2 - L'assemblea. all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
25.3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

26.1 - Del presente statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare tre copie, delle quali, previa registrazione delle stesse, una verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso gli archivi del Collegio dei Revisori dei conti e la terza presso la F.I.S.I.
26.2 - Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono rispettivamente gli statuti ed i regolamenti della F.I.S.I.

Sacile, 03 ottobre 2005

Lo Statuto

In vigore dal 1962
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